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| | |-+  أول علماني أردني يحصل على درجة الدكتوراة في القانون الكنسي - الأب بسام شحاتيت
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الكاتب موضوع: أول علماني أردني يحصل على درجة الدكتوراة في القانون الكنسي - الأب بسام شحاتيت  (شوهد 1223 مرات)
الأب بسام شحاتيت
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« في: نوفمبر 14, 2008, 12:11:44 am »

لأول مرة في كنيسة الأردن
عيسى هاكوب أرتين بولاديان
أول علماني أردني يحصل على درجة الدكتوراة في القانون الكنسي
نور الشرق – روما – الأب بسام شحاتيت
مما لا شك فيه أن الكنيسة في الأردن تنموا وتتطور على مستويات مختلف، فخلال أقل من سنة، لأول مرة يتم تنصيب بطريرك أردني للكنيسة اللاتينية وهو الأسقف فؤاد الطوال من مأدبا مدينة الفسيفساء، بعد أن كان مطراناَ على مدينة تونس الخضراء. كذلك لأول مرة ينتخب سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك أسقف من عرروس الشمال محافظةأربد من قرية شطنا الهادئة الخضراء التي أستقبلت المطران الجديد بالزغاريد. وايضاَ لأول مرة يعين البابا بندكتوس السادس رئيس أساقفة عربي أردني على الجزائر بلدة المليون شهيد. ونتابع قصة النجاح مع الكاهن العربي الأردني الذي حصل لأول مرة على جائزة أيزنهور للسلام، وهو الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني. كما أنه لأول مرة تعين بطريركية الروم الكاثوليك كاهن أردني عضو في إدراة الإكريكية ثم مديراَ.
وهناك الكثير من أول مرة، ولكن ليس لأخر مرة. كل ذلك يدل على أن الكنيسة المحلية تتجسد في الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، كذلك الكنيسة الجامعة تتجسد في المجتمع المحلي.
ما جعلنا نستذكر هذه الإنجازات على صعيد الكنيسة المحلية في الأردن هو حصول السيد عيسى هاكوب أرتين بولاديان على درجة الدكتوراة الدكتوراة في القانون الكنسي من كلية الحق الكنسي من جامعة الأوربانيانه في روما .
وكان عنوان رسالة الدكتوراة "الوقف في النيابة البطريركية اللاتينية الأورشليمية في الأردن - دراسة تاريخية قانونية" وقد تمت مناقشة الدكتوراة في تشرين الأول 2008 وتألفت اللجنة من الأباء: فنشسو موسكا،حنا علوان، جياكموا انشيتي. وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تشرح للأوقاف في الكنيسة اللاتينية في الأردن،كما أنها تتطرق للمفهوم الإسلامي والمسيحي للوقف.
ألف مبروك من أسرة نور الشرق للسيد عيسى على حصوله على درجة الدكتوراة في القانون الكنسي وقدعلمت مصادر نور الشرق أنه سوف يعمل في المحاكم الكنسية في الأردن.


وننشرالموضوع الذي قدمه للجنة باللغة الإيطالية:

PRESENTAZIONE
Il Waqf è una parola araba, che significa letteralmente “arresto, immobilizzazione, imprigionamento, detenzione”. In senso giuridico è l’immobilizzazione di un bene-fondo con l’interdizione della sua appropriazione a chiunque, e l’impiego dei suoi redditi a uno scopo particolare, caritatevole o familiare. È un atto unilaterale al quale il costituente non può più rinunciare, come per testamento. Quindi, parlare di waqf significa propriamente parlare di pie volontà e pie fondazioni.
Il Vicariato Latino della Chiesa di Gerusalemme in Giordania è riconosciuto ufficialmente dal governo giordano ed ha un tribunale di prima e di seconda istanza ad Amman. Inoltre, si prevede che è competenza dei Consigli delle Comunità Confessionali non-musulmane, ossia i tribunali religiosi, la giurisdizione in materia concernente il waqf.

1. Lo Scopo del tema di questa tesi
Giovanni Paolo II, nella sua Esortazione apostolica post-sinodale Una speranza nuova per il Libano, afferma: ‹‹Il principio dei waqfs, del loro regime giuridico e del loro modo di gestione e di utilizzo deve essere riesaminato e rivalutato. È ugualmente necessario stabilire una pianificazione d’insieme dei bisogni ed un uso corretto dei waqfs, corrispondente alle quattro finalità dei beni ecclesiastici: il culto, le opere di apostolato, le opere di carità e il giusto sostentamento dei pastori…››.
Il concetto giuridico del Waqf com’è inteso nelle legislazioni dei paesi del Medio Oriente, e di cui la Giordania fa parte, non si trova né nel Codice di Diritto Canonico Latino né nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, ma esiste una fattispecie che è assimilabile in tal senso al concetto di pia fondazione o donazione. Non di meno il Diritto Particolare ha recepito la necessità di ordinare questa materia, infatti, nel 1954 lo statuto personale del patriarcato latino ha regolato questa materia nei suoi dettagli, e da allora questo testo è tuttora in vigore.
Tuttavia, questa regolamentazione, è ormai superata dalla pubblicazione del CIC 1983, e del CCEO 1990, per questo ed accogliendo l’invito del Santo Padre sulla necessità di rivedere questa materia, in questo nostro studio abbiamo voluto esaminare l’istituto del Waqf soprattutto alla luce del Codice del 1983, per mostrare convergenze e divergenze, nonché eventuali prospettive per un miglioramento della legislazione particolare.

2. Le Problematiche inerenti il sistema del waqf
Il waqf ‹‹è una persona giuridica, e quando si tratta di un waqf di beneficenza o religioso, che per sua natura deve essere perpetuo, è sottoposto in tutto ciò che riguarda, la costituzione, la validità, la permuta, il cambio di destinazione e l’amministrazione, alla giurisdizione dell’autorità ecclesiastica›› (art. 247). Quindi, canonicamente parlando, si tratta di una pia fondazione autonoma pubblica.
Ciò di conseguenza esclude che nel diritto particolare dello statuto personale del patriarcato latino di Gerusalemme, ci possa essere una pia fondazione autonoma privata; ci possa essere una pia fondazione non autonoma. Inoltre, il waqf inteso in questo senso implica la perpetuità della pia fondazione, e di conseguenza la sua inalienabilità. Ciò induce ad avere una visione statica della pia fondazione.
Quindi, in considerazione della situazione della Giordania si presentano alcuni questioni.
• Il primo problema è che lo Stato riconosce al giudice del tribunale religioso, ossia al vicario giudiziale, la competenza in materia di waqf, ma non al Vescovo diocesano.
• Il secondo problema è che il diritto particolare nella legislazione in materia di waqf, si deve conformare alla legge civile per motivi di prudenza, che a sua volta è prevalentemente sotto l’influsso del diritto musulmano per ciò che riguarda questa materia. Tutto questo ha avuto come conseguenza una visione statica della pia fondazione.
• Il terzo problema è che il diritto particolare dei paesi arabi dove esiste l’istituto del waqf non fa nessuna distinzione tra beni che sono stati donati come pia volontà e beni acquistati ossia comperati con i propri fondi, di conseguenza tutti i beni ecclesiastici rientrano sotto la concezione del waqf.

3. La Motivazione della scelta personale di questo lavoro
La motivazione di una scelta personale di questo lavoro non è nata da un giorno all’altro, ma durante l’intero nostro studio di specializzazione in diritto canonico, poiché diverse materie dei corsi di diritto canonico ci hanno fatto riflettere sul rapporto tra diritto universale e diritto particolare, ma soprattutto sul fine ultimo e supremo della legge sia universale sia particolare, che è la salus animarum.
Inoltre, stando al can. 381, §1, risulta che spetta al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale. Dunque, la potestà con cui governa il Vescovo è legislativa, esecutiva e giudiziaria a norma del diritto (can. 391, §2), e in quanto l’amministrazione dei beni è una parte specifica di quella esecutiva che si esercita sui beni temporali e la loro amministrazione, spetta di conseguenza allo stesso Vescovo diocesano e ai vicari generali ed episcopali ma non al vicario giudiziale (cfr. Can.134, §1). Quindi, lo Stato non ha il diritto di negare al Vescovo diocesano la sua competenza in materia di waqf, che di fatto la riserva al vicario giudiziale in quanto è il qadi (giudice).

4. La Metodologia
Per l’approccio scientifico di questo lavoro, abbiamo usato il metodo: analitico, critico comparato. Analitico, perché nel primo capitolo, che comprende la parte storica, abbiamo dovuto distinguere periodi e documenti e separarli. Nel secondo capitolo, che comprende la parte giuridica, oltre al metodo analitico, abbiamo utilizzato il metodo critico perché trattando del waqf, nell’Islam abbiamo dovuto fissare qualche punto consistente nel distinguere, dentro l’istituto giuridico, una funzione e una struttura. Infine, trattando il terzo e il quartato capitolo, che comprendono la parte comparativa, abbiamo utilizzato il metodo comparativo, perché abbiamo dovuto considerare il waqf (che è una istituzione musulmana) alla luce del CIC 1983, del CCEO 1990, e del diritto civile della Giordania.

5. Fonti dello studio
In questo lavoro abbiamo utilizzato varie fonti. Le fonti principali includono, il CIC 1917, la Postquam Apostolicis Litteris, lo statuto personale del patriarcato latino di Gerusalemme, i documenti del Concilio Vaticano II, il CIC 1983, il CCEO 1990, i documenti pontefici e i documenti della Chiesa locale. Le bibliografie generali sono: studi sulla cultura araba, sul diritto musulmano e sul waqf; sui beni temporali nella Chiesa; diversi articoli sono inoltre sul waqf nell’Islam e sulla situazione giordana.

6. Articolazione del lavoro
Questo lavoro s’articola in quattro capitoli:
Il primo capitolo presenta un breve sguardo storico generale sulla situazione dei cristiani in Terrasanta e sullo stato attuale in cui vivono i destinatari di questo lavoro. Poniamo in risalto le sfide e le difficoltà che questa comunità ha vissuto e che sta vivendo. In seguito viene presentata la situazione giuridica del Vicariato latino di Gerusalemme in Giordania.
In questo capitolo abbiamo visto come l’istituzione del "millet" (comunità) che è alla base della creazione del sistema dello statuto personale di ogni comunità religiosa, ha avuto innegabili aspetti positivi perché ha sanzionato la presenza cristiana e ha dichiarato i cristiani - in linea di principio, anche se spesso è vista a senso unico - soggetti uguali agli altri davanti alla legge ottomana. Tuttavia, a lungo andare, essa ha secolarizzato la presenza cristiana creando un fossato tra le diverse Chiese e, soprattutto, ha consacrato uno stato di separazione, anche sociale, con la grande massa musulmana. Tale sistema, venne confermato nel 1856 dal firmano Hamayouni (الخط الهمايوني فرمان).
Tuttavia, il problema si acuisce quando il gruppo religioso dominante è tentato di negare la diversità culturale e religiosa dell’altro, presentandosi come modello unico, pretendendo di possedere il monopolio della verità o, ancora di più, della verità divina. La Sharia islamica, e le sue modalità d’esecuzione sono onnipresenti e influiscono direttamente sui diritti delle minoranze cristiane in tutti i paesi dove l’Islam è la religione dello Stato.
Il secondo capitolo tratta le fonti del diritto musulmano, il sistema della personalità delle leggi, l’istituto del waqf nell’Islam.
In questo capitolo abbiamo visto che il sistema degli statuti personali trae le sue origini dalla dottrina religioso-politica dell’Islam, sin dal tempo di Maometto, il Profeta dei Musulmani. Tale dottrina à basata sulla personalità assoluta della legge.
Inoltre, in questo capitolo ci si porrà principalmente dal punto di vista del puro diritto musulmano, cioè per esprimerci in modo tecnico, la nostra indagine sarà principalmente svolta entro la sfera della “′ilm al-fiqh” ossia la giurisprudenza musulmana.
La giurisprudenza musulmana classica, elaborata sotto gli Abbassidi (750-1258) e praticata dalle quattro Scuole ufficiali, Hanafita, Malikita, Shafiita e Hambalita, esigeva il potere legislativo e giurisdizionale come uno degli attributi essenziali della sovranità dello Stato musulmano, quindi tendeva a determinare il campo d’azione dell’autonomia legislativa cristiana in tutti i settori del diritto familiare, reale, successorio e penale.
Abbiamo visto inoltre, che vi sono due tipi principali dei waqf, perciò abbiamo dovuto accennare, nei limiti e con la finalità sopra indicati, alla funzione e alla struttura tanto del waqf khairi, quanto del waqf durri. Alla fine di questo capitolo abbiamo poi considerato brevemente il rapporto da un punto di vista unitario, distinguendo, nel suo regime, il momento della nascita, la sua efficacia e il momento della sua estinzione, infine si è fatta qualche breve osservazione intorno alla questione relativa alla natura giuridica del waqf.
Il terzo capitolo, presenta una lettura del waqf alla luce del codice di diritto canonico del 1983, in quanto il waqf khairi si avvicina alle pie fondazioni di tipo occidentale, proprio perché abbiamo, un patrimonio che ha come soggetto un ente autonomo autorizzato per l’amministrazione del waqf che consegue uno scopo pio.
In questo capitolo abbiamo esaminato, le pie volontà e le pie fondazioni nel Codice di diritto canonico del 1983, e i principi che nel codice le regolano, contenute nel titolo IV del libro V (cann. 1299-1310).
Ci siamo soffermati in particolare sul significato di causa pia, intesa come qualunque opera fatta con lo scopo di rendere culto a Dio o ai Santi o per il bene del prossimo. Così l’espressione “causa pia” può assumere diversi significati che sono tra di loro intimamente connessi. Questi significati possono essere, sia lo stesso fine soprannaturale, sia l’opera stessa compiuta per fine soprannaturale, o anche il luogo o l’istituto creati per l’esercizio di opere di pietà, di religione per un fine soprannaturale.
Le cause pie ecclesiastiche si presentano in due forme: la pia volontà, che è la più generale, e la pia fondazione che è una forma di pia volontà, che può essere autonoma o non-autonoma, pubblica o privata, perpetua o per un tempo determinato.
Il quarto capitolo, infine, è il nucleo propositivo della nostra ricerca, dove vengono trattati suggerimenti che possono arricchire la riforma dello statuto personale del patriarcato latino di Gerusalemme in Giordania.
In questo capitolo abbiamo visto brevemente la legislazione civile giordana e la legislazione dello statuto personale del patriarcato latino in materia di waqf, notando che quest’ultimo si è piuttosto conformato al diritto musulmano e alla legge civile giordana.
Ma ciò a nostro avviso è dovuto ad alcuni incomprensioni che ancora oggi esistono sia tra le due religioni cristiana e musulmana, sia tra i cristiani stessi divisi in molte confessioni, e per superare ciò abbiamo ritenuto opportuno mettere in luce:
1. La necessità di togliere la reciproca ignoranza nel rapporto tra cristiani e musulmani.
2. La necessità del dialogo evangelico e fraterno con le altre Chiese.
3. La necessità di prendere coscienza dei valori presenti nella nostra cultura, purificandole e dandole un senso cristiano.
Alla fine di questo capitolo abbiamo voluto dare alcuni suggerimenti per una necessaria riforma dello statuto personale del patriarcato latino di Gerusalemme, soprattutto per ciò che riguarda:
1. La potestà del Vescovo diocesano.
2. L’alienazione e l’amministrazione dei beni waqf.
3. Le pie fondazioni in generale.
4. La personalità giuridica della pia fondazione.
5. I beni waqf ed i beni ecclesiastici in genere.
6. La proprietà del bene waqf.
7. La corresponsabilità dei laici nell’amministrazione dei beni ecclesiastici.

7. Limiti del lavoro
Le difficoltà incontrate nel corso della ricerca sono state:
1. La scarsità del materiale che tratta in modo specifico del waqf dal punto di vista cristiano.
2. A livello linguistico, poiché scrivere in una lingua straniera non è stato sempre facile. Inoltre molte opere consultate erano scritte in lingue araba e francese ed è stato necessario tradurle e commentarle.
3. Il concetto del dialogo tra le culture, e la possibilità di scambio d’istituti anche a livello di diritto. Infatti, accettare di essere messi in discussione da chi appartiene ad un’altra tradizione religiosa e di essere apprezzati da questi in funzione di ciò che si vorrebbe essere o di ciò che l’interlocutore si aspetta, suppone una serena ricerca della verità, un amore reale per le persone, una fede sentita e una certa saggezza spirituale.

8. Alcune conclusioni aperte
Gli arabi cristiani hanno accolto la fede cristiana da tanti secoli, e sono riusciti ad evangelizzare la loro cultura, come osserva Rossano: “Gli arabi hanno saputo evangelizzare la loro cultura e inculturare la loro propria fede, ed anche incarnare e vivere la loro fede nella loro cultura. Questo sforzo culturale ha mantenuto e incoraggiato intere comunità cristiane in Medio Oriente, soprattutto durante i secoli più oscuri e nei posti più isolati”.
L’inculturazione quindi, deve favorire la conservazione e la crescita di tutto ciò che è sacro nei costumi, nelle tradizioni, nelle arti e nel pensiero dei popoli. La vita della Chiesa, il diritto stesso si possono arricchire del patrimonio culturale delle nazioni da evangelizzare, ma per fare ciò, ci vuole un vero discernimento.
Tuttavia però, il discernimento non si improvvisa: esso richiede uno sforzo concertato e suppone che le Chiese particolari sottopongono ad un “nuovo esame” i dati della fede e gli elementi culturali di ogni regione, e nel nostro caso concreto sono gli elementi dell’istituto del waqf, specialmente la sua perpetuità ed inalienabilità per individuare ciò che può o non può essere più integrato nella vita cristiana.
Ecco perché, il diritto ecclesiale, e specialmente il diritto particolare in quanto apparato dell’aspetto societario, umano e visibile, della Chiesa, ha il compito di favorire l’unione degli uomini con Dio e tra di loro. Attraverso una disciplina comune e particolare, esso tende con tutte le sue strutture a realizzare questa unione, una unione però, che non deve essere confusa con l’uniformità. Inoltre, in quanto strumento per un cammino di salvezza (Cfr. can 1752), per realizzare la comunione e la missione, esso deve porsi al servizio dell’inculturazione e deve essere esso stesso un diritto inculturato, proprio perché l’inculturazione dovrà saper conciliare l’unità e la diversità nella Chiesa.
Non va dimenticato inoltre che, il sistema dello Statuto Personale ha il merito di salvaguardare la famiglia basata sul matrimonio, di proteggere i suoi valori morali, religiosi e umani, di consolidare la sua unità, ma sopratutto di conservare la sua identità.
L’integralità di questo sistema nell’ordinamento giuridico dovrebbe garantire l’uguaglianza nei diritti e doveri tra cristiani e musulmani, tra uomo e donna, ed arricchire la cultura del paese.
Tuttavia però, esso non deve irrigidire le differenze con le altre confessioni e religioni, e proporle come caratteristiche irrinunciabili, né tanto meno deve rinunciare alla libertà di essere diversi, perché la pluralità delle culture costituisce un elemento di verità storica oggettiva che non deve necessariamente sottoporsi ad una via di progressiva eliminazione di una cultura o dell’altra.
In questo lavoro abbiamo potuto renderci conto dell’importanza che l’istituto del waqf costituisce nella vita della Chiesa stessa e dei fedeli. Però, si è visto anche molto spesso, la mancanza dello spirito di carità al momento della sua costituzione, ciò indubbiamente va contro la dottrina canonica sulle cause pie, in quanto le pie volontà sono gli atti in virtù della religione e della carità, come cause dirette dei doni. Infatti, ‹‹l’amore nella sua purezza e nella sua gratuità è la migliore testimonianza del Dio nel quale crediamo e dal quale siamo spinti ad amare›› (Deus caritas est, n. 31).
È necessario quindi anche un cambiamento della visione che si ha sui beni temporali e specialmente sull’istituto del waqf. Ma per fare ciò, ci vuole un lungo processo che implica non solo il mistero gaudioso della nascita e della crescita della Parola di Dio in una cultura, ma anche il mistero doloroso della persecuzione e dell’annientamento del messaggio evangelico oppure una profonda trasformazione interiore.
Questa ricerca sul “waqf nel Vicariato latino di Gerusalemme in Giordania. Studio storico giuridico comparato in un ottica pluriculturale”, costituisce un primo approccio all’istituto del waqf in comparazione al Codice di diritto canonico del 1983. Quando ho iniziato la ricerca il tema sembrava ricco, interessante e allo stesso tempo complicato e confusionale. Dopo questo periodo di lavoro, la situazione non è cambiata rispetto alle difficoltà incontrate nell’approccio ad una materia che riserva la sua articolazione complicata, soprattutto a causa delle mie povere conoscenze in campo economico, ma al tempo stesso ritengo di aver identificato ulteriori elementi di ricerca e approfondimento.

 


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